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Comune di Caldiero Provincia di Verona |
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Autocertificazioni |
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Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Moduli di Autocertificazione:
QUANDO
SI PUO’ RICORRERE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE? In tutti i seguenti casi: -
Data
e luogo di nascita; -
Residenza; -
Cittadinanza; -
Godimento
dei diritti politici; -
Stato
di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a; -
Stato
di famiglia; -
Esistenza
in vita; -
Nascita
del figlio; -
Decesso
del coniuge, dell’ascendente o discendente; -
Posizione
agli effetti degli obblighi militari; -
Iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; -
Titoli
di studio acquisiti; -
Qualifiche
professionali; -
Esami
sostenuti universitari e di Stato; -
Titoli
di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento; -
Titoli
di qualifica tecnica; -
Situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; -
Assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare; -
Codice
fiscale; -
Partita
IVA; -
Qualsiasi
dato dell’anagrafe tributaria; -
Stato
di disoccupazione; -
Qualità
di pensionato e categoria di pensione; -
Qualità
di studente; -
Qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili; -
Iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; -
Assenza
di condanne penali; -
Tutti
i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di
stato civile. COME
SI PUO’ FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE? Scrivendo su carta semplice e firmando sotto la
propria ed esclusiva responsabilità, (non è necessario firmare davanti
all’impiegato) oppure, compilando l’apposita modulistica. QUALI
SONO LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO GLI ATTI NOTORI? Tutti gli atti, fatti e qualità personali che siano
a diretta conoscenza dell’interessato, non comprese nelle certificazioni
sopra elencate, sono comprovati dall’interessato, anche quando
riguardano altri soggetti, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà. Queste dichiarazioni possono essere presentate anche
contestualmente all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto. Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la
conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all’originale QUAL
E’ LA VALIDITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI? Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono. Hanno, quindi, validità
illimitata quando attestano stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni. Hanno validità di sei mesi dalla data di
compilazione in tutti gli altri casi. DOVE
SI POSSONO REPERIRE I MODULI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE? In tutti gli uffici della pubblica amministrazione.
Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile
autocertificare su carta semplice. QUANDO
L’AUTOCERTIFICAZIONE NON E’ AMMESSA? Per i certificati medici, sanitari, veterinari di
origine, di conformità UE, i marchi e i brevetti. LE
MODALITA’ PREVISTE DI AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO ANCHE AI CITTADINI
STRANIERI? Per i cittadini della Comunità Europea si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in italia
possono usare le dichiarazioni sostitutive solo nei casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. QUALI
SONO LE SANZIONI PER I CITTADINI? Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
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