Comune di Caldiero

Provincia di Verona

Autocertificazioni

 

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.

 

Moduli di Autocertificazione:

Certificazioni Anagrafiche

Atti di Notorietà

 

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QUANDO SI PUO’ RICORRERE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE?

In tutti i seguenti casi:

-     Data e luogo di nascita;

-     Residenza;

-     Cittadinanza;

-     Godimento dei diritti politici;

-      Stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a;

-     Stato di famiglia;

-     Esistenza in vita;

-     Nascita del figlio;

-     Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

-     Posizione agli effetti degli obblighi militari;

-     Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

-     Titoli di studio acquisiti;

-     Qualifiche professionali;

-     Esami sostenuti universitari e di Stato;

-     Titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento;

-     Titoli di qualifica tecnica;

-     Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

-     Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;

-     Codice fiscale;

-     Partita IVA;

-     Qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;

-     Stato di disoccupazione;

-     Qualità di pensionato e categoria di pensione;

-     Qualità di studente;

-     Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

-     Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

-     Assenza di condanne penali;

-     Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.

 

COME SI PUO’ FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE?

Scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità, (non è necessario firmare davanti all’impiegato) oppure, compilando l’apposita modulistica.

 

QUALI SONO LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO GLI ATTI NOTORI?

Tutti gli atti, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato, non comprese nelle certificazioni sopra elencate, sono comprovati dall’interessato, anche quando riguardano altri soggetti, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale

 

QUAL E’ LA VALIDITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI?

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Hanno, quindi, validità illimitata quando attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazioni.

Hanno validità di sei mesi dalla data di compilazione in tutti gli altri casi.

 

DOVE SI POSSONO REPERIRE I MODULI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE?

In tutti gli uffici della pubblica amministrazione. Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare su carta semplice.

 

QUANDO L’AUTOCERTIFICAZIONE NON E’ AMMESSA?

Per i certificati medici, sanitari, veterinari di origine, di conformità UE, i marchi e i brevetti.

 

LE MODALITA’ PREVISTE DI AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO ANCHE AI CITTADINI STRANIERI?

Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in italia possono usare le dichiarazioni sostitutive solo nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

 

QUALI SONO LE SANZIONI PER I CITTADINI?

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.